Il diritto al mantenimento dei genitori non risorge
Una volta che il figlio maggiorenne dimostri di essere in grado di lavorare e di mantenersi da solo, se poi attraversa un periodo di difficoltà lavorative, questo non fa risorgere il diritto al mantenimento da parte dei genitori. Lo precisa la Cassazione nell'ordinanza n. 2344/2023 (sotto allegata), vediamo le ragioni della pronuncia.
Nell'ambito di una causa di divorzio in sede di Appello viene respinta la domanda di una madre finalizzata ad ottenere il ripristino dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne. Per la Corte di merito le problematiche di salute con conseguenti ripercussioni sull'attività lavorativa dovrebbe condurre piuttosto alla richiesta di sostegni di natura pubblica, non al ripristino del mantenimento da parte del padre, che al limite dovrebbe essere limitato all'obbligo alimentare.
Decisione che viene impugnata dalla ex moglie con ricorso in Cassazione, che però viene respinto. Nella motivazione la Cassazione precisa infatti che deve escludersi che l'ex coniuge possa presentare una domanda per il ripristino del mantenimento di un figlio maggiorenne momentaneamente non autosufficiente, perché senza lavoro, se in passato ha già lavorato, dimostrando di essere in grado di provvedere da solo alle proprie necessità e quindi di non avere più diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Un problema contingente come l'andamento negativo della propria attività lavorativa, non fa "risorgere "il diritto al mantenimento paterno.
Scarica pdf Cassazione 2344/2023• Foto: 123rf.com