Parta in anticipo l'avvocato che vuole arrivare puntuale in udienza
Il Giudice non è tenuto a concedere un rinvio orario per un'udienza penale se l'avvocato lo richiede il giorno prima senza addurre una motivazione in grado di integrare un legittimo impedimento. Tale non è la distanza e il tempo necessario a raggiungere il Tribunale che si trova in un'altra città. Questa la precisazione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 3947/2023 (sotto allegata).
In un giudizio penale, che si conclude con la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il suo avvocato, dopo la conferma della sentenza da parte della Corte di Appello, ricorre in Cassazione.
Uno dei motivi per i quali impugna la decisione riguarda l'omessa pronuncia della Corte sulla richiesta di disporre un rinvio orario, a causa della distanza da percorrere in auto per arrivare in tempo.
Lo stesso fa presente infatti di aver inviato la richiesta di differimento dell'udienza dalle ore 9,30 a un orario successivo alle 11.00 non appena è stato avvisato, ossia il giorno prima dell'udienza.
L'istanza però non è stata accolta, tanto è vero che, giunto in aula alle ore 10.55, lo stesso è stato informato dell'avvenuta trattazione del processo, tanto che alle 11.52 il Collegio ha dato lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Decisione che per il difensore deve essere dichiarata nulla per violazione delle regole che disciplinano la rappresentanza e l'assistenza in giudizio dell'imputato.
Motivo che tuttavia la Cassazione dichiara infondato perché il difensore non ha presentato un'istanza di rinvio per legittimo impedimento, ma ha prospettato nella domanda solo un differimento orario per la trattazione dell'udienza.
Ricordano infatti gli Ermellini che, affinché sussista un legittimo impedimento del difensore, in grado di giustificare un'istanza di rinvio, è necessario che l'avvocato si trovi in una situazione di impossibilità assoluta di comparire in udienza. Non è sufficiente addurre una mera difficoltà, come quella del caso di specie, superabile con l'anticipo dell'orario di partenza. Non ha giocato a favore del difensore inoltre l'invio dell'istanza alle ore 21.21 del giorno antecedente l'udienza, in orario di chiusura della cancelleria e a distanza di poche ore dalla celebrazione dell'udienza.
Scarica pdf Cassazione n. 3947/2023• Foto: 123rf.com