Non spetta il compenso al CTU che redige una relazione incompleta
Corretta la revoca del decreto di liquidazione per il CTU nominato nel corso di una procedura esecutiva per la stima del bene se il consulente ne dichiara l'incommerciabilità, ma poi non indica quali sono i rimedi da adottare per poterlo vendere.
Vero che il giudice dell'opposizione non può sindacare validità e utilità dell'elaborato, deve però verificare se lo stesso risponde ai quesiti posti dal giudice tenendo conto della difficoltà, del pregio e della completezza della relazione. A sancirlo è la Cassazione nell'ordinanza n. 2569/2023 (sotto allegata).
Una S.r.l si oppone al decreto con cui, nell'ambito di una procedura esecutiva, è stato riconosciuto un compenso al consulente incaricato di procedere alla stima del bene. Il Tribunale revoca il decreto opposto precisando di non poter sindacare la validità della CTU, potere che spetta solo al giudice del procedimento in cui il consulente è stato nominato, anche se rileva un'incompletezza piuttosto rilevante della relazione. Il CTU nella perizia ha infatti dichiarato la non commerciabilità del bene, ma non ha fornito le indicazioni necessarie per ripristinarlo e renderlo vendibile. Incompletezza in virtù della quale l'autorità giudicante giustifica la revoca del decreto opposto.
Parte soccombente nel ricorrere in Cassazione mette in evidenza la valutazione della CTU
da parte del Tribunale anche se lo stesso dichiara nel provvedimento che tale giudizio spetta in realtà al giudice che ha dato l'incarico. Denuncia poi la revoca del decreto in base al presupposto dell'incompletezza e dell'inutilità dell'elaborato, perché in questo modo l'autorità è scesa in un esame che risulta precluso al giudice dell'opposizione, che deve limitarsi a valutare la collaborazione prestata al giudice e non la sua influenza. Erra il Tribunale anche quando si esprime su questioni rilevanti per la validità della CTU, visto che neppure il giudice dell'esecuzione si è pronunciato sul punto.Motivi che la Cassazione respinge perché del tutto infondati. In conformità alla giurisprudenza della Corte, l'autorità del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU
ha il potere di verificare l'opera svolta dal consulenza, valutando se lo stesso ha risposto ai quesiti posti al conferimento dell'incarico, tenendo conto anche della difficoltà, della completezza e del pregio dell'elaborato. Scarica pdf Cassazione n. 2569/2023