L'abbagliamento del sole non rientra nel caso fortuito
La Cassazione nella sentenza n. 4155/2023 (sotto allegata) ribadisce che l'abbagliamento del sole non scrimina la condotta del conducente, perché non rientra nel caso fortuito. Trattasi piuttosto di un fenomeno naturale prevedibile che deve indurre il conducente a rallentare o fermarsi. Vediamo le ragioni per le quali gli Ermellini hanno dovuto ribadire questo concetto.
Un uomo alla guida di un autocarro, omettendo di rispettare il limite di velocità in relazione allo stato dei luoghi che stava attraversando (centro urbano con attraverso pedonale) e di tempo (visibilità ridotta a causa dell'abbagliamento del sole) tamponava un autobus e cagionava lesioni al conducente e alla passeggera presente sul suo autocarro. Veniva quindi sottoposto a procedimento penale e sia in primo che secondo grado veniva condannato per il reato di lesioni stradali gravi.
La difesa, nel ricorrere in Cassazione, contesta la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 590 bis c.p. che punisce le lesioni personali stradali gravi o gravissime, ritenendo più corretta la qualificazione nel reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p.
La condotta dell'imputato è infatti riconducibile a colpa generica, poiché il sinistro si è verificato a causa della errata percezione di quanto rientrava nel suo campo visivo a causa dell'abbagliamento del sole e dell'assenza di una violazione dei limiti di velocità.
Le ragioni esposte dalla difesa però non convincono la Cassazione, la quale ricorda che per giurisprudenza costante della stessa l'abbagliamento dai raggi del sole non rientra nelle ipotesi di caso fortuito in grado di esonerare l'imputato dalla responsabilità penale. Trattasi infatti di un fenomeno del tutto naturale che in determinate circostanze è prevedibile e proprio in ragione di tale condizione il conducente avrebbe dovuto procedere a passo d'uomo per arrestarsi con tempestività ed evitare l'impatto.
Scarica pdf Cassazione n. 4155/2023• Foto: 123rf.com