Nessuna contrazione del reddito per l'avvocato infortunato
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3018/2023 (sotto allegata), nega a un avvocato il risarcimento dei danni patrimoniali riportati a causa di una caduta su una lastra di ghiaccio presente nei parcheggi del Condominio convenuto.
Come precisato correttamente dalla Corte di Appello, nel caso di specie non c'è prova del danno da contrazione del reddito lamentato dal professionista.
Le lesioni riportate non hanno inciso sulla sua capacità lavorativa specifica perché la professione di avvocato, a differenza di un'attività commerciale, non si fonda sull'apertura quotidiana dello studio. L'attività libero professionale si caratterizza per ricavi e lavoro "spalmati nel tempo".
"Non è, quindi, improbabile che un avvocato temporaneamente impossibilitato a muoversi, possa rinviare i propri appuntamenti e le proprie cause per motivi di salute, continuando a lavorare da casa per quanto possibile (redazione degli atti, contatti con i propri collaboratori ecc.) evitando, così, di subire decrementi patrimoniali."
Precisa inoltre la Cassazione, che il danno non è in re ipsa, occorre dimostrare la contrazione reddituale, fatto che nel caso di specie non è stato dimostrato, avendo il legale prodotto solo la dichiarazione dei redditi relativa all'anno del sinistro. In assenza delle dichiarazioni reddituali successive non è possibile riconoscere e quantificare il danno subito perché sono del tutto assenti termini di paragone da cui trarre elementi ai fini del decidere.
In tal modo, osserva la Cassazione "il Tribunale non solo non ha avuto la prova del danno, ma nemmeno un parametro su cui orientarsi, così che anche una liquidazione in via equitativa risultava impossibile in quanto svincolata da qualsiasi riferimento certo."
Scarica pdf Cassazione n. 3018/2023