La Cassazione spiega che la modifica normativa che nel 2019 ha novellato la legittima difesa è applicabile anche ai fatti verificatisi in data anteriore perché più favorevole all'imputato

Retroattiva la legittima difesa che avviene all'interno delle mura domestiche

La Cassazione precisa che la legittima difesa, come modificata dall'art. 1 comma 1 lett. a) della L. 26 aprile 2019 n. 36, anche se successiva ai fatti per i quali è stata chiamata a pronunciarsi, va riconosciuta perché contempla un regime di favore per l'imputato.

Questa in estrema sintesi il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 4529/2023 (sotto allegata). In sintesi, a seguire, la vicenda processuale.

In un giudizio instaurato per lesioni personali ai danni del fratello e del nipote, in sede di appello viene riconosciuta all'imputato l'attenuante della provocazione e viene irrogata la sanzione penale che prevede sei mesi di reclusione e il risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Il difensore, nel ricorrere in Cassazione, invoca la legittima difesa per il suo assistito, in quanto la disciplina dell'istituto, ai sensi del novellato art. 52 c.p, opera in favore di chi, come nel caso di specie, respinge un'aggressione violenta all'interno della propria abitazione. L'imputato infatti si è limitato a difendere se stesso e la moglie malata da un'aggressione altrui subita in casa propria.

Motivo che viene accolto con carattere assorbente, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La Cassazione riconosce l'invocata causa di giustificazione della legittima difesa prevista dall'art. 52 c.p e, dopo aver illustrato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla legittima difesa verificatasi negli ultimi anni, in quanto "la modifica apportata all'art. 52 cod. pen. dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 - successivamente ai fatti per cui si procede - in quanto ius novum favorevole comportante l'ampliamento della sfera scriminante di una causa di giustificazione, trova applicazione ai fatti antecedentemente commessi."

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Scarica pdf Cassazione n. 4529/2023

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