Tassa rifiuti ridotta se la raccolta non viene effettuata
In un contenzioso insorto tra un iper mercato e il Comune di Napoli per un avviso di pagamento relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di imballaggio del contribuente, la Cassazione nell'ordinanza n. 2374/2023 (sotto allegata) chiarisce che è obbligatoria la riduzione del tributo se il servizio per la raccolta dei rifiuti è presente e attivo, ma di fatto non viene erogato. Non occorre dimostrare, ai fini della riduzione, che il disservizio è imputabile al Comune che se ne occupa, a meno che la differenza dalle modalità previste per l'erogazione non risulti grave e perdurante.
L'ordinanza afferma detto principio sulla base di quanto dispone l'art. 59 co. 4 del dlgs n. 507/1993 il quale prevede che il tributo è dovuta in misura ridotta se il servizio di raccolta dei rifiuti, anche se attivo, non viene svolto nella zona in cui l'utente svolge la sua attività o quando viene svolto in violazione del regolamento della nettezza urbana.
Importante è poi la precisazione che riguarda la riduzione dell'imposta, ossia che la stessa non deve considerarsi come un risarcimento del danno per la mancata raccolta dei rifiuti e neppure come una sanzione che va a gravare sull'amministrazione comunale inadempiente, quanto piuttosto come un sistema finalizzato a ripristinare, in presenza di un inadempimento patologico, un tendenziale equilibrio impositivo tra l'ammontare della tassa che si può pretendere e i costi generali del servizio.
Scarica pdf Cassazione n. 2374/2023• Foto: 123rf.com