Divieto di sosta negli spazi di ciclomotori e motocicli
La microcar è un motoveicolo e in quanto tale non può sostare in uno spazio riservato ai ciclomotori e ai motocicli. Lo afferma la Cassazione nell'ordinanza n. 3432/2023 (sotto allegata) per le ragioni che seguono.
Una Srl si oppone a un verbale con il quale gli viene contestata la violazione dell'art. 7 co. 1 e 14 del Codice della strada per avere il conducente parcheggiato un microcar 40 nello spazio destinato ai cicli e ai motocicli. Per la società ricorrente il verbale è illegittimo perché la sosta deve ritenersi consentita.
Il quadriciclo leggero è infatti assimilabile, ai sensi dell'art. 52 del Codice della Strada, a un ciclomotore. Nessun impedimento quindi nella zona di sosta per i veicoli a due ruote.
L'opposizione viene però rigettata in primo e in secondo grado.
Adita la Cassazione, questa respinge l'impugnazione, accogliendo solo uno dei motivi e confermando la correttezza delle conclusioni a cui è giunta la Corte di Appello, ossia che nel caso di specie la microcar non poteva sostare negli spazi destinati ai cicili e ai motocicli, in quanto la stessa deve qualificarsi come un motoveicolo.
L'art. 52 del Codice della Strada, che definisce i ciclomotori, non trova applicazione quindi nel caso di specie.
La microcar infatti rientra piuttosto nella definizione contenuta nell'art. 53 del Codice della Strada, lettera h) ai sensi della quale sono "quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli."
Scarica pdf Cassazione n. 3432/2023• Foto: 123rf.com