Abuso del processo
In una controversia che vede coinvolte diverse società la Cassazione con la sentenza n. 4300/2023 (sotto allegata) dichiara il ricorso presentato inammissibile.
Il ricorso risulta contorto nell'esposizione delle vicende processuali e pieno di dettagli irrilevanti ai fini del decidere.
Un ricorso di questo tipo costringe la Corte a leggere informazioni e dati non necessari tanto da dovere selezionare gli elementi necessari alla individuazione dei motivi.
Il ricorrente è pertanto caduto in un'esposizione sovrabbondante e del tutto eccessiva che rende impossibile individuare i punti focali della vicenda e le censure ipotizzate.
Il principio di specificità del ricorso esige una esposizione chiara e sintetica dell'oggetto del ricorso e del contenuto delle censure, che si realizza anche attraverso il richiamo dei documenti e degli atti essenziali.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue il pagamento a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 6.500 pari alle spese processuali.
Scarica pdf Cassazione n. 4300/2023