Atto di impugnazione non nativo valido se c'è la firma elettronica
Deve essere dichiarato ammissibile l'atto di appello stampato, poi scansionato, trasformato quindi un un formato immagine e sottoscritto digitalmente. Tra le cause di inammissibilità degli atti c'è l'assenza della firma, ma tale requisito, nel caso di specie, sussiste. Questa in sintesi la decisione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 5744/2023 (sotto allegata) al temine della vicenda che si va ad illustrare.
Il Tribunale di Bologna dichiara inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza del gip che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro dell'autospurgo di una s.n.c.
In Cassazione ricorre una dei soci della snc a mezzo difensore, facendo presente nel primo motivo del ricorso che l'atto di appello, anche se rappresentato da una scansione di immagini, non lascia dubbi sul sottoscrittore che vi ha apposto la sua firma digitale trasformandolo così in un nuovo documento originale. Poiché per il Codice dell'Amministrazione digitale il requisito della firma conferisce validità al documento, l'atto di appello deve ritenersi valido perché sottoscritto con la firma digitale. Solo l'assenza di firma rende inammissibile l'atto. Evidente, come espone la ricorrente, nel secondo motivo, che l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale, esula dalle cause di inammissibilità tassativamente previste.
Motivi che la Cassazione accoglie perché fondati. Vero che tra le cause di inammissibilità contemplate dal legislatore c'è l'assenza della firma.
Nel caso di specie l'atto di impugnazione non è stato creato con un programma di video scrittura e poi trasformato in pdf. Esso è stato creato con un programma di video scrittura, stampato e quindi trasformato in un documento cartaceo, firmato poi dal difensore e dalla ricorrente, trasformato in un documento informatico tramite scansione e a questo documento formato immagine è stata anche apposta la firma digitale, con un passaggio in più quindi rispetto a quanto previsto, a cui però non consegue alcuna sanzione.
Sono infatti altre le cause di inammissibilità contemplate dall'art. 24, comma 6 sexies del dl n. 137/2020, tra cui, in relazione al caso ddi specie, la mancata apposizione della firma nell'atto di impugnazione, requisito che però, nel caso di specie, sussiste. L'atto è quindi in regola perché sottoscritto con firma digitale.
Scarica pdf Cassazione n. 5744/2023• Foto: 123rf.com