Non può essere ritenuto responsabile in via solidale con i condomini l'amministratore di condominio della violazione delle regole previste per la raccolta differenziata, di tali condotte rispondono i condomini per fatto proprio

Raccolta differenziata in condominio

L'amministratore condominiale non risponde in via solidale dell'illecito amministrativo commesso dai condomini che fanno male la raccolta differenziata non disponendo correttamente i rifiuti nei contenitori dei quali hanno l'obbligo di custodia.

L'amministratore è responsabile solo se concorre materialmente alla violazione delle regole per la differenziata, ma non può essere chiamato a rispondere in relazione a condotte errate tenute da altri.

Questo precisa la Cassazione nella sentenza n. 4561/2023 (sotto allegata) al temine della vicenda che segue.

Un condominio e una Srl, nella qualità di amministratrice dello stesso, ricorrono in Cassazione contro il comune di Roma avverso la sentenza che li ha riconosciuti responsabili in via solidale della errata esecuzione della raccolta differenziata.

Per la Cassazione però erra il Tribunale nel ritenere amministratore e condominio responsabili solidali per le irregolarità riscontrate dagli operatori della raccolta differenziata. L'amministratore non può essere chiamato a rispondere degli atti posti in essere dai singoli condomini.

Non rileva il richiamo, nella motivazione della sentenza, dell'art. 14 comma 7 del regolamento per la gestione dei rifiuti di Roma, che obbliga utenti e amministratore di custodire e utilizzare in modo corretto i contenitori.

La violazione commessa e contestata consiste nell'inserimento errato dei rifiuti nei vari contenitori.

La norma regolamentare quindi colpisce fatti propri, senza alcuna responsabilità solidale a carico dell'amministratore di condominio con l'autore della utilizzazione non corretta dei contenitori.

Per ritenere responsabile l'amministratore di condominio occorre quindi provare che lo sesso abbia materialmente concorso alla violazione, non potendo ritenersi responsabile solo per la sua posizione.

Scarica pdf Cassazione n. 4561/2023

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