Non opera la automatica trascrizione del provvedimento straniero che riconosce i due uomini come genitori, ma deve tutelarsi il legame con il bambino

Adozione in casi speciali per il figlio avuto all'estero da maternità surrogata

Con una recente pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato il caso di un bambino nato all'estero mediante maternità surrogata, per volontà di una coppia omoaffettiva. Nella specie, uno dei due uomini aveva donato i propri gameti, utilizzati per fecondare in vitro l'ovocita di una donatrice; l'embrione era stato poi impiantato nell'utero di una ulteriore donna, la quale aveva dato alla luce il bimbo.

La vicenda

La coppia di uomini, entrambi di nazionalità italiana, si era già unita in matrimonio in Canada e l'atto di unione civile era stato trascritto nell'apposito registro anche in Italia; così fecero dunque anche per l'atto di nascita del figlio. Tuttavia, le autorità canadesi avevano indicato come genitore il solo padre biologico, omettendo invece di identificare sia l'altro uomo, sia la madre surrogata, sia la donatrice dell'ovocita.

Era il 2017 e la coppia decise di ricorrere alla Corte Suprema della British Columbia, la quale dichiarava in effetti che ambe due i ricorrenti, e non solo uno di loro, dovessero figurare come genitori del bambino nell'originale dell'atto di nascita, disponendone una rettifica.

Al fine di vedere rettificato l'atto anche in Italia, la coppia chiedeva allora che il provvedimento della British Columbia fosse riconosciuto nel nostro ordinamento. Si oppose a ciò l'ufficiale di stato civile competente, ritendo che fosse già esistente un atto di nascita regolarmente trascritto e che non fosse comunque possibile riconoscere l'atto straniero, per mancanza di analoghi precedenti giurisprudenziali nel nostro ordinamento.

L'appello

A fronte di tale opposizione, la coppia propose appello e la Corte veneziana competente del caso rilevò che non solo "rientra tra i diritti fondamentali la tutela del superiore interesse del minore in ambito interno e internazionale, come sancita dalle convenzioni internazionali", ma anche che "l'ordine pubblico internazionale impone di assicurare al minore la conservazione dello status e dei mezzi di tutela di cui egli possa validamente giovarsi in base alla legislazione nazionale applicabile, in particolare del diritto al riconoscimento dei legami familiari ed al mantenimento dei rapporti con chi ha legalmente assunto il riferimento della responsabilità genitoriale".

La Corte d'Appello, accogliendo il ricorso della coppia, riteneva operante l'automatico riconoscimento del provvedimento straniero, con il quale si identificavano entrambi gli uomini come i genitori del bambino, mediante un procedimento sostanzialmente scevro di qualsivoglia analisi della situazione di vita concreta del minorenne.

Il provvedimento della Corte d'Appello divenne oggetto di impugnazione innanzi alla Cassazione su ricorso del Ministero dell'Interno e del sindaco di Verona, nella qualità di ufficiale del Governo.

La decisione delle Sezioni Unite: la possibilità nell'art. 44, lett. d), l. 184/1983

Con sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022, la Corte ha rilevato che se da una parte "l'interesse del minore deve essere bilanciato, alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo perseguito dall'ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore", per altro verso deve essere "comunque assicurata tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del legame con coloro che esercitano di fatto la responsabilità genitoriale", riprendendo in tal modo la decisione della Corte veneziana.

Al tempo stesso, i giudici di Piazza Cavour hanno rilevato l'errore della Corte d'Appello laddove, dichiarando un automatico riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale canadese, dava rilievo alla mera volontà ed intenzione di diventare genitore del partner del padre biologico, limitandosi ad una considerazione non individualizzata né contestualizzata dell'interesse del minore, piuttosto guardando alla sola "astratta esigenza di assicurare al bambino la conservazione dello status acquisito all'estero in conformità della lex loci". In più, il riconoscimento dell'efficacia di un tale provvedimento straniero avrebbe trovato ostacolo nel principio di ordine pubblico che vieta la surrogazione di maternità.

Eppure, se tale motivo di doglianza è stato ritenuto accoglibile, non è mancato l'incoraggiamento del Giudice di legittimità alla coppia omoaffettiva: "l'ordinamento italiano consente di conferire rilievo, attraverso l'adozione in casi particolari, alla socialità del rapporto affettivo instaurato e vissuto anche con colui che ha condiviso il disegno genitoriale", pur non essendo il genitore biologico del minore.

La Corte di Cassazione ha quindi ribadito il sì all'adozione da parte del "genitore intenzionale", di sesso uguale a quello del genitore biologico dell'adottando, ex art. 44, lett. d), l. 184/1983.

Dott.ssa Valentina Leone Milli


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