La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 13309/2007) ha stabilito che se un lavoratore risulta stressato per causa imputabile del datore di lavoro e, a causa dello stress, provoca un incidente stradale, potrebbe avere diritto al risarcimento del danno dal suo datore di lavoro.
I Giudici di Piazza Cavour hanno però precisato che il diritto sussiste a condizione che il lavoratore dimostri la stretta relazione tra l'attività lavorativa prestata e lo stress subito.
La responsabilità del datore, affermano i Giudici, sta nel mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 2087 c.c. che espressamente stabilisce che il datore "è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa e misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Gli Ermellini hanno quindi evidenziato che anche in passato, le altre sezioni della Corte hanno "individuato una responsabilità dell'imprenditore in tutte le ipotesi in cui non sia possibile ravvisare una «condotta dolosa del lavoratore, ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da una attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso» precisando che la dimensione inadeguata dell'organico, ravvisata nel caso di specie, costituiva una condizione lavorativa stressante, dalla quale poteva derivare una specifica responsabilità datoriale".
Leggi la motivazione della sentenza
I Giudici di Piazza Cavour hanno però precisato che il diritto sussiste a condizione che il lavoratore dimostri la stretta relazione tra l'attività lavorativa prestata e lo stress subito.
La responsabilità del datore, affermano i Giudici, sta nel mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 2087 c.c. che espressamente stabilisce che il datore "è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa e misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Gli Ermellini hanno quindi evidenziato che anche in passato, le altre sezioni della Corte hanno "individuato una responsabilità dell'imprenditore in tutte le ipotesi in cui non sia possibile ravvisare una «condotta dolosa del lavoratore, ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da una attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso» precisando che la dimensione inadeguata dell'organico, ravvisata nel caso di specie, costituiva una condizione lavorativa stressante, dalla quale poteva derivare una specifica responsabilità datoriale".
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