Non è consumatore l'avvocato che acquista lo smartphone per lavoro
L'avvocato che acquista un cellulare per lo svolgimento della sua attività professionale non può essere considerato un consumatore e quindi non gli possono essere applicate le regole di favore previste per questa figura se il telefono acquistato presenta dei vizi. Vediamo le ragioni di una simile conclusione, ricavabile dalla Cassazione n. 5097/2023 (sotto allegata).
Il Tribunale, in sede di appello condanna una S.p.a a restituire l'importo di € 829,00 all'acquirente di un telefono smartphone perché viziato, ed € 200,00 a titolo di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
La S.p.a nell'impugnare la decisione in sede di Cassazione lamenta l'erronea qualifica dell'avvocato come consumatore. Lo stesso ha confessato infatti nei due giudizi di merito di aver acquistato l'apparecchio per scopi professionali.
La Cassazione accoglie pertanto il ricorso perché fondato. Corretta la censura con cui si lamenta la violazione dell'art. 3 del dlgs n. 206/2005. Il consumatore infatti, per la norma, è la persona fisica che agisce per finalità che sono estranee all'attività imprenditoriale o di tipo commerciale, artigianale o professionale svolta.
Il consumatore infatti è un soggetto che conclude un contratto per soddisfare una esigenza di vita quotidiana.
Nel caso di specie invece l'avvocato ha acquisto lo smartphone e lo ha usato per esigenze lavorative. Lo stesso è stato considerato consumatore solo in ragione della mancata fatturazione dell'acquisto, ma come già precisato dalla Cassazione in una sentenza del 2006 non è consumatore l'avvocato che usa il telefono cellulare anche per la sua attività professionale, a meno che, come precisato dalla Corte di Giustizia Ue, il rapporto tra il contratto e l'attività professionale è talmente modesto da essere marginale.
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