Danno da emotrasfusioni: principi della Cassazione
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una causa risarcitoria intrapresa per danni alla salute derivanti da una emotrasfusione, nella sentenza n. 5119/2023 (sotto allegata) coglie l'occasione per elencare i principi che la Corte di appello ha applicato nella sentenza impugnata e che ha posto fine alla vicenda giudiziaria che si va ad illustrare.
Un uomo conviene in giudizio il Ministero della Salute perché dopo una trasfusione di sangue risalente al 1969 ha riportato un'infezione cronica da epatite C, con aggravamento delle sue condizioni di salute dal 2001.
In primo grado la domanda di risarcimento viene respinta, in sede di appello invece la Corte riconosce in capo all'attore un'invalidità permanente del 40% e un risarcimento di oltre 330 mila euro, ricorrendo per la quantificazione, alle tabelle del Tribunale di Milano.
La decisione viene impugnata dal danneggiato in via principale, lamentando la decorrenza del danno, non dal 2009, ma dal 1969. Il Ministero della Salute impugna invece la decisione in via incidentale contestando la quantificazione del danno e lamentando la mancata detrazione di quanto percepito a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso principale e nell'accogliere il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale, elenca in sostanza quelli che sono i principi giuridici da applicare in caso di responsabilità sanitaria, come elencati di seguito.
- In caso di danno lungolatente, come nel caso di specie, in cui il paziente ha contratto una epatite C asintomatica per oltre 20 anni a causa di una trasfusione, il diritto ad essere risarciti per il danno biologico che ne consegue decorre dal momento in cui si manifestano i sintomi della malattia e non da quando viene contratta l'infezione.
- Per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione della salute si devono applicare le tabelle del Tribunale Milano 2018 sia per il danno dinamico relazionale che morale. Riconoscere un importo ulteriore per il danno morale, in base a un calcolo percentuale del biologico, costituisce una duplicazione risarcitoria.
- Per quanto riguarda infine l'eccezione della "compensatio lucri cum danno" trattasi di una eccezione in senso lato rilevabile dal giudice d'ufficio, che per determinare la misura del danno risarcibile, può fare riferimento, a quanto emerge dal giudizio, in virtù del principio di acquisizione della prova.
Scarica pdf Cassazione n. 5119/2023