Maggiorazione assegno unico figli
L'INPS, con il messaggio n. 724/2023 (sotto allegato), è intervenuto a chiarire che, relativamente all'assegno unico e universale per i figli a carico, la maggiorazione per i genitori che lavorano è applicabile anche ai nuclei vedovili.In particolare, la maggiorazione (prevista dall'art. 4, comma 8, del dlgs. n. 230/2021), c.d. "bonus per il secondo percettore di reddito", è prevista, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da loro, per ogni figlio minore per un importo di 30 euro al mese. Tale importo, secondo la norma, spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente per i livelli ISEE superiori fino ad ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40mila euro.
Al riguardo, precisa l'istituto, la finalità del bonus è quella di incentivare l'occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare. Per cui, tenuto conto della "maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si comunica che è erogato d'ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'assegno".
Al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, inoltre, spiega l'INPS, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati. Per le domande di assegno presentate a partire dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione sarà applicata automaticamente fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata dalla mensilità di marzo.
Tale prassi, conclude il messaggio INPS, "troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell'Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell'annualità di fruizione dell'assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell'annualità della prestazione stessa".
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Scarica pdf messaggio INPS n. 724/2023