Danno morale vacanza rovinata
Alle vacanze leggi e giurisprudenza riconoscono sempre più importanza. Per questo giudice non può riconoscere solo i danni materiali conseguenti ad aerei in ritardo o sistemazioni alberghiere incapaci di soddisfare i clienti. Le agenzie di viaggio devono anche risarcire i danni biologici e il danno morale a causa della perdita di un'occasione irripetibile. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 5271/2023 della Cassazione (sotto allegata).
Due viaggiatori convengono in giudizio una società chiedendo i danni da vacanza rovinata per problemi verificatisi nel trasporto e nella sistemazione in albergo. La domanda risarcitoria avanzata viene accolta dal Giudice di Pace e respinta in sede di appello, stante la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (decorso di un anno dal rientro dal luogo di partenza) e stante l'inapplicabilità del termine di prescrizione triennale.
Decisione che i viaggiatori impugnano con quattro motivi di doglianza davanti alla Corte di Cassazione, che accoglie il secondo e il terzo, dichiara inammissibile il primo e assorbito il quarto.
Nella motivazione la Cassazione rileva come il giudice di appello non abbia tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale relativo al danno non patrimoniale riconosciuto quando si subisce una ingiusta lesione di un valore della persona riconosciuto a livello costituzionale.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Il risarcimento di questo danno è previsto altresì dalla legge e sancito dalla Corte di Giustizia Europea.
In una sentenza del 2002 la Corte UE ha affermato in particolare che il consumatore ha diritto ad essere risarcito per il danno morale che consegue al mancato adempimento o alla cattiva esecuzione delle prestazioni rese nei pacchetti turistici. Il risarcimento è riconosciuto in virtù dell'importanza che le vacanze rivestono.
Il Codice del Turismo contempla espressamente il danno da vacanza rovinata e se l'inadempimento non ha una scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. allora il turista può chiedere la risoluzione contrattuale e il risarcimento collegato al tempo della vacanza trascorso inutilmente e alla irripetibilità dell'occasione oramai persa.
Accolto anche il motivo con il quale i viaggiatori hanno chiesto il risarcimento del danno derivante dal ritardo aereo in quanto voce autonoma e soggetta a diversi termini di prescrizione.
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Scarica pdf Cassazione n. 5271/2023• Foto: 123rf.com