Il DM 55/2014 all'art 4 prevede che il compenso spettante all'avvocato deve essere liquidato per fasi, per quella decisionale deve essere riconosciuto anche se non deposita le memorie

Compensi avvocato fase decisionale

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5289/2023 (sotto allegata) chiarisce che, ai fini del riconoscimento del compenso all'Avvocato per la fase decisionale della controversia, come previsto dall'art. 2333 c.c, dal DM n. 55/2014 e dall'art. 36 della Costituzione, non rileva che lo stesso non abbia depositato le memorie conclusionali e le repliche.

La fase decisionale comprende tutta una serie di attività per le quali all'Avvocato spetta comunque il compenso, comprese ad esempio le attività successive compiute, come la registrazione della sentenza e l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Va quindi accolto il motivo sollevato dall'Avvocato, che si è visto negare il compenso relativo alla fase decisionale relativamente a delle controversie che lo stesso ha seguito per dei clienti, solo perché non ha depositato le conclusionali e le repliche.

Lo stesso ha esaminato il provvedimento conclusivo del procedimento e ha comunque svolto l'attività di precisazione delle conclusioni. Attività sufficienti per il riconoscimento del compenso previsto per questa fase processuale.

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