Compensi avvocato fase decisionale
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5289/2023 (sotto allegata) chiarisce che, ai fini del riconoscimento del compenso all'Avvocato per la fase decisionale della controversia, come previsto dall'art. 2333 c.c, dal DM n. 55/2014 e dall'art. 36 della Costituzione, non rileva che lo stesso non abbia depositato le memorie conclusionali e le repliche.
La fase decisionale comprende tutta una serie di attività per le quali all'Avvocato spetta comunque il compenso, comprese ad esempio le attività successive compiute, come la registrazione della sentenza e l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Va quindi accolto il motivo sollevato dall'Avvocato, che si è visto negare il compenso relativo alla fase decisionale relativamente a delle controversie che lo stesso ha seguito per dei clienti, solo perché non ha depositato le conclusionali e le repliche.
Lo stesso ha esaminato il provvedimento conclusivo del procedimento e ha comunque svolto l'attività di precisazione delle conclusioni. Attività sufficienti per il riconoscimento del compenso previsto per questa fase processuale.
Scarica pdf Cassazione n. 5289/2023• Foto: 123rf.com