Attività inutili? Niente compenso all'avvocato
Non ha diritto al compenso l'avvocato che compie attività inutili rispetto al risultato voluto e perseguito dalla cliente. Questo in sintesi il principio ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 3822/2023 (sotto allegato) al termine di una vicenda che vede protagonista un avvocato chiamato ad agire per recuperare danni e indennizzi conseguenti alla distruzione di una villa provocata da un incendio, rivelatosi poi doloso.
Gli Ermellini, dopo aver percorso tutta la vicenda processuale, rilevano un inutile dispendio di denaro nella proposizione, da parte dell'avvocato, dell'azione revocatoria, poi conclusa da un nuovo legale.
Insindacabili, perché finalizzati ad una diversa valutazione, gli accertamenti di fatto dei due gradi di giudizio dai quali è emerso la non spettanza al legale dei compensi richiesti per l'azione revocatoria, alla luce della sua inutilità per il risultato perseguito dalla sua assistita e ai fini del giudizio penale.
Come chiarito infatti di recente dalla Cassazione nella decisione n. 5440/2022 "lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'avvocato, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso."
Scarica pdf Cassazione n. 3822/2023• Foto: 123rf.com