Per la Cassazione, la revoca dell'assegnazione della casa familiare non deve costituire un effetto automatico del collocamento paritetico del figlio minore

Revoca assegnazione casa familiare

Quando nell'ambito di una crisi familiare il giudice è chiamato a decidere sulla revoca della assegnazione della casa familiare, tale decisione non deve costituire l'effetto automatico della collocazione paritetica o del diritto di visita paritetico dei genitori. La decisione deve tenere conto primariamente dell'interesse dei figli. Questo in sintesi quanto sancito dall'ordinanza della Cassazione n. 5738/2023 (sotto allegata).

Vediamo le ragioni di questa decisione.

Affido condiviso, diritto di visita paritetico, revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, revoca dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del padre e residenza formale della minore presso la casa familiare. Questa la decisione della Corte di appello relativa all'affidamento di una figlia naturale di minore età, nel respingere il reclamo della madre. Nella motivazione la Corte di Appello chiarisce che l'assegnazione della casa familiare è solo frutto di disputa tra i genitori.

Contro la decisione ricorre in Cassazione la soccombente denunciando nel primo motivo del ricorso la decisione del collocamento paritetico della minore senza considerare la condotta violenta del padre e il disagio della minore per il venire meno del collocamento prevalente presso la madre.

Motivo che la Cassazione accoglie precisando che quando nel conflitto familiare sono presenti minori, il giudice deve decidere tenendo conto del loro interesse primario.

In particolare la decisione relativa alla assegnazione della casa familiare deve essere presa ogni volta che il minore si è radicato in un certo habitat. Nel caso di specie la minore è cresciuta all'inizio nella casa familiare insieme ai due genitori e poi è rimasta a vivere nella stessa abitazione con la madre collocataria.

La decisione di optare per un affido condiviso e una collocazione paritetica non esclude la decisione sulla assegnazione della casa familiare o sulla sua revoca, anche se occorre indicarne le ragioni, che devono rispondere all'interesse del minore.

La motivazione è tanto più necessaria se il provvedimento riguarda una minore di tenera età, perché non si può non tenere conto di quali riflessi sul suo sviluppo sviluppo fisico e psichico può avere l'allontanamento immediato del genitore a cui è stata assegnata la casa familiare, habitat preferenziale del minore.

Ne consegue che la revoca della casa familiare non costituisce un effetto automatico del riconoscimento del collocamento paritetico o del diritto di visita paritetico.

Il giudice che assume una tale decisione non può fornire come unica motivazione la buona relazione del minore con entrambi i genitori. Una simile decisione deve essere presa solo se il minore può trarre un effettivo beneficio dalla frequentazione paritetica con entrambi. Principio di cui il giudice non ha fatto buon governo visto che ha disposto la revoca dell'assegnazione in favore della madre in favore del padre che ne è proprietario, senza fare riferimento alcuno alle ragioni che si riferiscono alla minore e al suo interesse.

Leggi anche Il rapporto con i figli e l'assegnazione della casa familiare

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