Per gli Ermellini, il verbale degli agenti è sufficiente a legittimare la multa per l'uso del telefonino alla guida. Per metterlo in discussione occorre la querela di falso

Multa per uso del telefono alla guida

Il verbale basta a legittimare la multa per l'uso del cellulare alla guida. Inutile per l'automobilista beccato dai vigili opporsi sottolineando una cattiva interpretazione dei fatti. Per mettere in dubbio il verbale occorreva invece ricorrere al procedimento di querela di falso. E' quanto emerge dall'ordinanza n. 6108/2023 (sotto allegata) della sesta sezione civile della Cassazione.

L'automobilista aveva adito il Palazzaccio avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto dell'opposizione contro l'ordinanza prefettizia che aveva respinto la sua opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada (uso del telefono alla guida).

A nulla valgono le doglianze dell'uomo sull'efficacia di piena prova fino a querela di falso attribuita al verbale della Polizia locale, laddove l'uso dello stesso avrebbe costituito oggetto di una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo (in particolare, il ricorrente, sostiene di aver maneggiato - prima di essere fermato dalla Polizia Locale - non il cellulare, ma la custodia degli occhiali da sole).

Per la S.C. infatti "come correttamente rilevato dal giudice di merito, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale". L'approccio alla questione "relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita)". Ogni diversa contestazione, scrive ancora la Corte, "in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale ella correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto" (cfr. Cass. n. 10870/2018).

Da qui l'inammissibilità del ricorso.

Scarica pdf Cass. n. 6108/2023

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