Affidamento superesclusivo alla madre
Il genitore che si disinteressa dei figli, non adempiendo a nessuno degli obblighi che incombono sullo stesso, è escluso dall'affidamento. E' quanto ha disposto il tribunale di Trapani con la sentenza n. 5/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, la donna chiedeva venisse pronunciata la separazione dal marito e l'affido esclusivo rafforzato delle figlie, asserendo che per lunghi periodi l'uomo si era assentato da casa e che, oltre al venir meno dell'affectio coniugalis, aveva mostrato un totale disinteresse nei confronti dei figli, culminato nel non riconoscere formalmente (pur senza azione di disconoscimento di paternità) le due gemelle.
Il collegio ritiene che la donna abbia ragione.
Sul punto, evidenzia innanzitutto, il giudice, che le norme introdotte con la L. n. 54 del 2006, e ora inserite negli artt. 337 bis e ss., "hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione possibile solo in presenza di determinati presupposti. In altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori".
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato, spiega il tribunale, "che il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie, che non ha nemmeno riconosciuto alla nascita e nei cui confronti non ha adempiuto a nessuno degli obblighi di educazione e mantenimento che incombono su di un genitore, costituisca un evidente esempio di condotta tale da giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso".
Invero, osserva ancora il giudicante, secondo l'orientamento dominante della Cassazione "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (cfr. Cass. n. 26587/2009).
Per cui, il tribunale dispone l'affido esclusivo rafforzato delle minori alla madre, alla quale competerà, in via esclusiva, l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse (cd. affido super-esclusivo)".
Scarica pdf Trib. Trapani n. 5/2023• Foto: 123rf.com