Termini decorrenza per la richiesta di indennizzo del danno da vaccino
È incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e non da quando ha saputo anche della sua indennizzabilità. E' quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 35/2023 depositata il 6 marzo 2023 (sotto allegata).
La Consulta si è pronunciata sulle questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, riguardo all'art. 3 della legge n. 210 del 1992. Nella specie, i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano chiesto l'indennizzo oltre il triennio da quando si era manifestato il danno e tuttavia prima che il danno stesso - in quanto causato da vaccinazione all'epoca non obbligatoria, ma solo raccomandata - fosse dichiarato indennizzabile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 2012.
La Corte ha osservato che "l'effettività del diritto all'indennizzo impone di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all'indennizzo non è concretamente esercitabile".
Una soluzione differente - aggiunge il giudice delle leggi - "vanificherebbe il diritto medesimo, viceversa garantito dai principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela della salute, essendo il danno vaccinale un pregiudizio individuale sofferto nell'interesse della collettività, la quale deve pertanto farsene carico".
Scarica pdf Corte Cost. n. 35/2023• Foto: 123rf.com