Per il CNF, pur in assenza di un obbligo, il rilascio della quietanza al collega di controparte rientra nei nei canoni di correttezza, lealtà e diligenza

Avvocato incassa somme dalla controparte per l'assistito

L'avvocato che incassa somme dalla controparte per il proprio assistito deve rilasciare quietanza? A formulare il quesito al CNF è il COA di Massa che, nello specifico, chiede di sapere "se l'avvocato che, avvalendosi delle facoltà ad incassare somme inclusa nella procura giudiziale, abbia incassato dalla controparte mediante bonifico sul proprio conto corrente bancario l'importo liquidato in favore del proprio assistito da un provvedimento giudiziale esecutivo, sia tenuto a far pervenire al collega di controparte quietanza attestante l'avvenuto pagamento".

Per il CNF la risposta è positiva.

L'articolo 19 del Codice deontologico dispone - enunciando un principio attuato dai successivi artt. 38 e ss. - che i rapporti con i colleghi debbano essere ispirati a correttezza e lealtà" spiega innanzitutto il Consiglio nel parere n. 56/2022 pubblicato sul sito del codice deontologico forense.

Accanto a tale previsione, inoltre, "rileva nell'ipotesi di cui al quesito anche quanto previsto dal Codice deontologico, all'articolo 30, in merito all'obbligo di gestire con diligenza il denaro altrui e in particolare quello ricevuto dalla parte assistita, rendendone sollecitamente conto".

Per cui alla luce di tali principi, conclude il CNF, "pure in assenza di una disposizione che, nel codice, espressamente ponga in capo all'avvocato l'obbligo di far pervenire quietanza al collega di controparte in caso di riscossione di somme dalla controparte nell'interesse della parte assistita, si ritiene che l'emissione di quietanza possa rientrare nei canoni di correttezza, lealtà e diligenza evocati dalle disposizioni richiamate in precedenza".


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