Comunicazione e notifica degli atti del COA a mezzo PEC
Ai sensi dell'art. 12, co. 1, L. n. 890/82 e del Codice dell'Amministrazione Digitale (artt. 2 co. 2 e 48 d.lgs. n. 82/2005 - CAD), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati "ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità)". Peraltro, "ove non sia espressamente vietata e sia tecnicamente possibile, tale modalità telematica di comunicazione e notifica appare addirittura doverosa, in ossequio ai princìpi di economicità ed efficacia previsti dall'art. 97 Cost. per il buon andamento della pubblica amministrazione". E' il principio espresso dal CNF, nella sentenza n. 174/2022 (sotto allegata), con la quale il Consiglio ha rigettato il ricorso di un legale sospeso per due mesi per aver prima assistito due coniugi nella separazione consensuale e, successivamente, solo la moglie, in uno dei procedimenti giudiziari collegati alla separazione (nella specie, sequestro conservativo di beni e citazione per l'adempimento delle condizioni di cui alla separazione consensuale).
Scarica pdf CNF n. 174/2022• Foto: 123rf.com