Procedibilità reato di violenza sessuale
Il reato di violenza sessuale è perseguibile d'ufficio se commesso nei confronti di un soggetto minore. E' quanto ha ribadito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 9212/2023 (sotto allegata), al termine di una vicenda che ha per protagonista un imputato condannato, anche al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, per il reato di cui all'art. 609-bis c.p., per aver costretto una minore (infraquattordicenne all'epoca dei fatti) a subire atti sessuali.
L'uomo adiva la Cassazione, lamentando vizi della motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva in relazione al reato ascrittogli. Sosteneva, in particolare, che dalle chat tra l'imputato e la vittima era emersa l'assenza di imposizione da parte del primo rispetto agli atti sessuali, e che, inoltre, i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti alla diversa fattispecie di cui all'art. 609-quater cod. pen., per la quale era richiesta, nel periodo di riferimento, la condizione di procedibilita? della querela, mancante nel caso di specie.
L'imputato contestava, in secondo luogo, la mancata applicazione dell'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., poiché "il tenore delle conversazioni via chat fra le parti avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad escludere una significativa compromissione della liberta? sessuale della vittima, anche a fronte di una perizia psicologica che negava l'esistenza di un danno".
Infine, si doleva del fatto che il reato era perseguibile a querela e che la querela avrebbe dovuto essere presentata entro un anno dal fatto, mentre era stata presentata otto anni dopo.
Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è inammissibile.
Inammissibili, in particolare le prime due doglianze, in quanto dirette a sostituire alla valutazione della Corte d'appello un'interpretazione del tutto parziale del quadro istruttorio, nonché caratterizzate da una assertivita? del tutto sganciata da un esame del provvedimento impugnato.
Quanto, infine, alla procedibilita? a querela del reato de quo, il motivo e? manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, afferma la Corte, "secondo la formulazione dell'art. 609-septies cod. pen. vigente all'epoca dei fatti, il reato di cui all'art. 609-bis e? perseguibile d'ufficio se commesso - come nel caso di specie - nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18".
Da qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.
Scarica pdf Cass. n. 9212/2023• Foto: Foto di Lisa Runnels da Pixabay.com