- 8 marzo Giornata Internazionale della Donna
- Tutela penale dei delitti in materia sessuale: legge n. 66 del 1996
- Le tutele successive
- Conclusioni
8 marzo Giornata Internazionale della Donna
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L'8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna, indetta nel 1975 dalle Nazioni Unite, come stimolo per il raggiungimento dei diritti in generale delle donne. Un "scelta simbolo" quella odierna, disparata e anche un pò controversa, soggetta infatti a più interpretazioni basate su dati e fatti storici.
Le principali fanno riferimento alla manifestazione delle donne di San Pietroburgo del 1917 contro lo Zar di Russia e alle lavoratrici di New York che nel 1908 persero la vita in un incendio dentro una fabbrica tessile, mentre rivendicavano i propri diritti in qualità di lavoratrici.
Una giornata quella dell'8 marzo simbolo di anni di fermento che hanno portato all'ottenimento di una serie di "conquiste" che hanno visto modificare il nostro ordinamento giuridico negli anni, in particolare il diritto di famiglia, con la riforma del 1975, il diritto del lavoro, con la legge n. 903/1977 che ha vietato qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la retribuzione e la carriera, ma soprattutto sul fronte penale, e in particolare della violenza sulle donne, a partire dall'eliminazione del delitto d'onore (con la legge n. 442/1981) e alla legge n. 66/1996 che ha introdotto la prima vera tutela per le donne stabilendo che la violenza sessuale era un crimine contro la persona.
Tutela penale dei delitti in materia sessuale: legge n. 66 del 1996
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Per presentare un argomento come la violenza sessuale, vasto e complesso, non ci si può sottrarre a considerazioni di carattere storico-sociale. Il '900 è stato il secolo in cui è venuto maturando un nuovo ruolo sociale delle donne, con l'inserimento nel mondo lavorativo e il miglioramento del livello di istruzione.
Si è sviluppata una cultura del rispetto reciproco tra gli individui e della libertà personale - purtroppo ancora offesa dalla violenza.
Per secoli la violenza contro le donne è rimasta un problema nascosto, difficile da far emergere; non perché mancasse una tutela penale: il primo codice penale unitario puniva la violenza sessuale così come il codice del 1930; la carenza c'è stata nel riconoscimento sociale della gravità dell'aggressione subita.
Il cambiamento culturale ha avuto come approdo inevitabile la riforma legislativa del 1996 n.66: norme contro la violenza sessuale.
Uno dei punti più rilevanti della 'nuova' legge riguarda il fatto che il reato di 'violenza carnale', unificato al reato 'atti di libidine violenti', viene posto tra i reati contro la 'persona', con il diritto a vedere rispettata la propria sfera sessuale in quanto persona.
I 'reati sessuali' vengono quindi 'scardinati' dai reati contro 'la moralità pubblica e il buon costume' e collocati appunto tra i delitti contro la persona.
La legge de qua ha anche cercato di rispondere al grave fenomeno della violenza di gruppo - introducendo un reato autonomo - con aggravamento sanzionatorio e perseguibile d'ufficio.
Alla base di questa scelta vi sono state più motivazioni: l'espandersi del fenomeno e il fatto che vede (ancora oggi) sempre più spesso tra gli autori e come vittime i minori.
Le tutele successive
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Dopo la prima significativa innovazione legislativa in materia di violenza sessuale, occorre arrivare alla legge n. 154/2001 per vedere introdotte misure volte a contrastare la violenza all'interno delle mura domestiche e le leggi n. 60 e 134/2001 che hanno previsto il patrocinio a spese dello Stato per le donne violentate e/o maltrattate senza mezzi economici per difendersi e far valere i propri diritti.
Successivamente, con la legge n. 38/2009, il legislatore ha inasprito le pene contro la violenza sessuale e introdotto il reato di atti persecutori (stalking).
Un altro passo storico nel contrasto contro la violenza di genere è stato fatto con lalegge n. 77/2013 che approvato la ratifica della Convenzione di Istanbul per prevenire e contrastare il fenomeno e, in seguito, la legge n. 119/2013 (di conversione del dl n. 93/2013) che reca "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere".
Nel 2019, inoltre, è stata emanata la legge n. 69, meglio nota come "Codice Rosso", rubricata a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenza domestica e di genere.
Infine, nel 2022, con la legge n. 53/2022, con l'obiettivo di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e assicurare un monitoraggio del fenomeno è stata emanata la legge n. 53/2022, recante "Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere".
Conclusioni
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Le leggi citate hanno sicuramente rappresentato un esempio di civiltà, ma il diritto penale - nonostante la funzione di prevenzione generale e speciale a cui assolve - non può supplire, come spesso è richiesto, a compiti di educazione civile che spettano principalmente a istituzioni come la famiglia e la scuola.
La Giornata Internazionale della Donna, seppur, ad oggi, "snaturata" e ridotta spesso ad un puro aspetto commerciale, come tutte le giornate commemorative, se ricondotta al suo intento, può essere in grado, anche solo attraverso la riflessione - di munire di 'senso storico', di senso critico e quindi di consapevolezza la conoscenza sulla condizione generale delle donne in Italia e nel mondo; affinché si possa procedere ad incidere sullo sviluppo e sul miglioramento della società attuando il principio di non discriminazione tra i generi e quindi il principio di uguaglianza in generale.
• Foto: Foto di Sergio Cerrato - Italia da Pixabay.com