Per la Cassazione, l'indirizzo dell'amministratore di condominio presso il quale deve giungere la richiesta di convocazione dell'assemblea non coincide necessariamente con il suo domicilio o residenza

Avviso convocazione assemblea condominiale

Ai fini della convocazione dell'assemblea condominiale, l'indirizzo dell'amministratore, presso il quale deve giungere la richiesta non coincide necessariamente con il domicilio, la residenza o la dimora, potendosi anche identificare con il luogo da questi comunicato contestualmente all'accettazione della nomina. E' quanto affermato dalla seconda sezione civile della Cassazione (n. 5319/2023 sotto allegata), decidendo una vicenda relativa all'impugnazione di una delibera condominiale relativa alla nomina dell'amministratore, approvata dall'assemblea convocata su iniziativa di alcuni condomini.

Tra le varie doglianze, si lamentava che la richiesta di convocazione era stata inviata all'indirizzo del condominio e non al domicilio dell'amministratore e lo stesso avviso di convocazione era carente di sottoscrizione.

In appello, la corte aveva ritenuto che il luogo di invio della raccomandata ben potesse essere identificato con lo stesso stabile condominiale giacchè fornito di servizio di portineria e di una sala per le riunioni dove poter svolgere le assemblee. Inoltre l'avviso non era certo "anonimo" stante l'allegata lettera di chiarimento da parte dei condomini che ne avevano assunto la paternità.

La Cassazione conferma la tesi. L'art. 66, comma 1, disp. att. c.c., a differenza di quanto suppone la ricorrente, scrivono i giudici, "non prevede forme tassative per la richiesta di convocazione assembleare proveniente da condomini bastando evidentemente perché produca l'effetto della decorrenza del termine di dieci giorni che essa giunga nella sfera di conoscenza dell'amministratore".

A tal fine, "l'indirizzo dell'amministratore presso il quale deve giungere la richiesta di convocazione dell'assemblea non necessariamente coincide con il domicilio, la residenza o la dimora dello stesso, potendosi, piuttosto, identificare con il luogo da questo comunicato contestualmente all'accettazione della nomina (art. 1129, comma 2, c.c.) o con il suo recapito appositamente affisso sul luogo di accesso al condominio (art. 1129, comma 5, c.c.)".

L'accertamento che la comunicazione sia arrivata all'indirizzo del destinatario, nel senso appena individuato, "spetta al giudice del merito, in quanto si sostanzia in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto".

Infine, "una volta decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i condomini promotori possono provvedere direttamente alla convocazione, mediante avviso che abbia il contenuto specificato dal terzo comma dell'art. 66 disp. att. c.c. e dal quale risulti chi convoca l'assemblea, senza che peraltro sia essenziale la sottoscrizione di tutti i condomini che abbiano preso l'iniziativa".

In conclusione, il ricorso è respinto.

Scarica pdf Cass. n. 5319/2023

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