- Primi effetti della riforma Cartabia in punto rito abbreviato
- Il testo dell'art. 442 c.p.p.
- Rimessione in termini rito abbreviato: le ordinanze
Primi effetti della riforma Cartabia in punto rito abbreviato
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Il Tribunale di Perugia (ordinanza del 18-1-23) e di Latina (ordinanza del 6-2-23), in qualità di giudici dibattimentali, si sono pronunciati su due analoghe istanze di rimessioni in termini per la scelta del rito abbreviato, sulla scorta dell'introduzione del comma 2 bis all'art.442 c.p.p. (che prevede l'ulteriore diminuzione di un sesto della condanna in caso di mancata impugnazione).
Il testo dell'art. 442 c.p.p.
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Il testo dell'art. 442 c.p.p. come modificato dalla riforma:
"1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. [Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo]
2-bis. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.
3. [La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso].
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.
Rimessione in termini rito abbreviato: le ordinanze
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I Tribunali si sono pronunciati a favore delle istanze degli imputati.
I Giudici hanno rilevato come l'art. 442 c.p.p., pur essendo norma processuale, produca tuttavia effetti sostanziali nella misura in cui, in caso di condanna, viene prevista un'ulteriore riduzione della pena pari ad un sesto, se l'imputato e il difensore non propongono impugnazione avverso la sentenza.
Indubbio il mutamento in melius degli effetti connessi alla scelta del rito abbreviato.
Il Tribunale di Perugia, tra l'altro, ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia già applicato in passato il medesimo principio, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 103/2017, che aveva ampliato l'effetto premiale susseguente alla scelta del rito nei casi di reati contravvenzionali (Cass. Pen., Sez. IV, n.12881/2019; Cass. Pen, Sez. IV, n.832/2017).
Invero, determinando le suddette modifiche effetti sostanziali, deve rispettarsi il principio sancito dall'art.7 p.1 CEDU e della disciplina dettata dall'art.2 c.p..
Poiché tale modifiche ben possono ricadere nei motivi che determinano la scelta del rito, in virtù del trattamento sanzionatorio, la rimessione in termini per l'instaurazione del giudizio abbreviato trova giustificazione.
Scarica pdf ordinanza Trib. Perugia• Foto: 123rf.com