Prova del danno non patrimoniale
Il medico che lavora esclusivamente al pronto soccorso deve provare il danno non patrimoniale subito. Così la sezione lavoro della Cassazione, con l'ordinanza n. 7117/2023 (sotto allegata) rifacendosi alle note sentenze di San Martino.
La vicenda traeva origine dal ricorso di due medici contro l'Ospedale dove erano addetti al servizio di pronto soccorso. La Corte di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Torre Annunziata sulla domanda di risarcimento del danno biologico patito dai medici ricorrenti per via della loro assegnazione in via esclusiva al Pronto Soccorso, in quanto "impegno disagevole e gravoso per la salute". La Corte territoriale tuttavia rigettava la pretesa sul danno da dequalificazione professionale, perdita di chance e turnazione illegittima, in quanto i ricorrenti nell'aderire al bando di concorso per medicina d'urgenza, avevano rinunciato a valorizzare i loro titoli specialistici posseduti non deducendo alcuno specifico fattore di depauperamento.
Quanto al danno morale subito, non avevano fornito prova dei concreti riflessi pregiudizievoli riverberatisi per effetto della loro destinazione al lavoro in Pronto Soccorso.
I medici adivano quindi la Cassazione, lamentando la "non conformità a diritto della ritenuta inconfigurabilità in re ipsa del danno morale e del danno esistenziale". Ma per gli Ermellini, il ricorso va respinto, poiché né il danno da dequalificazione professionale né quello da perdita di chance sono configurabili, e il danno morale ed esistenziale non sono risarcibili per difetto di allegazione e prova.
In proposito, la Cassazione decide di dare continuità all'orientamento inaugurato con la decisione delle Sezioni Unite n. 26972/2008 sul contenuto e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, secondo cui, "mentre per il danno biologico l'accertamento medico-legale è il mezzo di prova al quale comunemente si ricorre, per il pregiudizio non biologico relativo ai beni immateriali, valga il principio per cui il danneggiato dovrà allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto".
Da qui il rigetto del ricorso.
Scarica pdf Cass. n. 7117/2023• Foto: 123rf.com