Impedimento a comparire dell'imputato
"In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermita? e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilita? a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato". E' il principio ricordato dalla seconda sezione penale della Cassazione (nella sentenza n. 10523/2023 sotto allegata) richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 36635/2005.
Nella vicenda, un'imputata ricorreva al Palazzaccio avverso la decisione della Corte d'Appello di Messina che, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Messina che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione ai reati di usura, estorsione consumata e tentata e furto aggravato.
Per la donna, la decisione della corte territoriale impugnata era incorsa in violazione di legge e nullita? per non avere disposto il rinvio dell'udienza a causa del documentato impedimento a presenziare dovuto a motivi di salute insorti in concomitanza dell'udienza stessa.
Per gli Ermellini, però, il ricorso e? infondato.
Il giudice d'appello, infatti, "con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha rilevato che la certificazione sanitaria prodotta dalla difesa per giustificare il legittimo impedimento della ricorrente per l'udienza, non documentasse l'assoluta impossibilita? a comparire richiesta espressamente dall'art. 420-ter c.p.p.".
In punto di diritto, la Cassazione ricorda quindi il principio sopra enunciato e ribadisce che "l'impedimento a comparire dell'imputato, idoneo a giustificare un rinvio d'udienza, deve possedere i caratteri dell'assolutezza e deve essere effettivo (cfr., Cass. n. 11460/2018).
Infondati anche gli altri motivi, il ricorso è rigettato.
Scarica pdf Cass. n. 10523/2023• Foto: 123rf.com