Obbligo di colleganza avvocati
L'obbligo di colleganza cede il passo al dovere di difesa. Lo ricorda il CNF nella sentenza n. 181/2022 (sotto allegata), "scagionando" un avvocato dalle contestazioni mosse dal COA.
Il legale era stato incolpato di aver omesso di informare la collega di controparte di aver depositato il ricorso per scioglimento del matrimonio giudiziale, violando così i "principi di probità, dignità e decoro di cui all'art. 9 nuovo codice deontologico forense e del principio di cui all'art. 19 nuovo codice deontologico forense che pone a carico dell'avvocato il dovere di mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà".
In sede disciplinare il CDD non rilevava alcuna violazione deontologica e si pronunciava per il proscioglimento, ma il Consiglio dell'ordine adiva il CNF.
Il CNF, tuttavia, in linea con il Consiglio distrettuale di disciplina ritiene non via sia alcuna condotta illecita da parte dell'avvocato incolpato, il quale non aveva acuto specifico dovere di informare la controparte dell'avvenuto deposito del ricorso, non vertendosi in tema di una trattativa interrotta senza preventiva comunicazione, disciplinarmente sanzionato ex art. 46 CDF.
"La norma deontologica - afferma infatti il CNF - impone all'avvocato di tenere con i colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, ma non esige che l'avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito, né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell'azione intrapresa dovendo ritenersi prevalente il diritto di difesa del proprio assistito sul rapporto di colleganza. Unica eccezione a questo principio è che siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia". Ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, per cui l'addebito è inesistente.
Scarica pdf CNF n. 181/2022• Foto: 123rf.com