- Ricorso straordinario in Cassazione: genesi dell'istituto
- Forme e termini di proposizione
- Tipo di vizio censurabile: errore di fatto ed errore materiale
Ricorso straordinario in Cassazione: genesi dell'istituto
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L'istituto del ricorso straordinario per cassazione, in ambito penale, è una novità nel sistema processuale italiano, introdotto dall'art. 6, comma 6, l. 26 marzo 2001, n. 128, che consente in favore del "condannato" di richiedere la "correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione" (art. 625-bis c.p.p.).
Il ricorso in parola costituisce una deroga al principio dell'irrevocabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, benché l'art. 648 c.p.p. continui a stabilire l'irrevocabilità delle sentenze pronunciate in giudizio "contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione" (CAPONE, Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2003, 225).
Si tratta di un rimedio eccezionale, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità, senza, quindi, dare luogo a un ulteriore grado di giudizio.
Un ulteriore elemento di contenimento dell'estensione operativa del ricorso straordinario è di tipo strutturale, nella misura in cui inerisce ad uno strumento impugnatorio esperibile espressamente "in favore" del condannato (Così G. LATTANZI, E. LUPO, Codice di procedura penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Volume VIII, (a cura di) G. SANTALUCIA, Giuffrè, 2013, p. 1123). Si è così precisato che esso è inammissibile quando la correzione invocata dovrebbe necessariamente tradursi in una decisione più sfavorevole (Cass., sez. III, 14 ottobre 2009, n. 49958/09, C.E.D. Cass., n. 245870).
Inoltre, è affermazione consolidata in giurisprudenza quella secondo cui il ricorso deve far valere, a pena di inammissibilità, un errore decisivo.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive, o che devono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi, sì che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era decisiva (v. ex multis, Cass. n. 20520/2007).
Forme e termini di proposizione
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In tema di forma della proposizione del ricorso straordinario, è stato precisato che non è necessaria una procura speciale per la proposizione del ricorso straordinario nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale rilevabile d'ufficio ex art. 625 bis, c.p.p., ed è emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., perché, sussistendo il potere officioso di rilevazione dell'errore, contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la preventiva dichiarazione di inammissibilità per mancanza della procura speciale (Cass., sez. IV, 17 novembre 2005, n. 7660/06, C.E.D. Cass., n. 233395).
Ovviamente, il difensore del ricorrente dovrà necessariamente essere iscritto, a pena di inammissibilità del ricorso, nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Fatta eccezione per il caso di errore materiale, il ricorso straordinario che faccia valere un errore di fatto deve essere proposto nel termine di centottanta giorni dal deposito del provvedimento, che è perentorio perché finalizzato ad evitare che la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempo potenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinata dall'esperibilità della procedura straordinaria in questione (Cass., sez. IV, 7 marzo 2008, n. 15717/08, C.E.D. Cass., n. 239813).
Tipo di vizio censurabile: errore di fatto ed errore materiale
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L'errore materiale e l'errore di fatto, motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica ed in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.
Il dato centrale di ricostruzione interpretativa, è, secondo le Sezioni Unite, che l'errore di fatto è concettualmente diverso da quello di diritto, dall'errore di valutazione, che, se commesso dalla Corte di Cassazione, lascia senza rimedio il condannato (Cass., S.U., 27 marzo 2002, n. 16103/02, Basile, C.E.D. Cass., n. 221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso).
Il principio è stato da ultimo ripreso e confermato dalla Cassazione penale, secondo cui, posto che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto bensì di giudizio (cfr. Cass. n. 34908/2022).
Avv. Walter Marrocco
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