L'arbitro bancario e finanziario (ABF), con la decisione n.165 del 10 gennaio 2023 ha disposto che la banca cancelli dai SIC la segnalazione di un cliente come cattivo pagatore per carenza di preavviso

Cancellazione segnalazione SIC: la vicenda

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L'arbitro bancario e finanziario (ABF)- Collegio di Bari - con la decisione n. 165 del 10 gennaio 2023 - ha accolto il ricorso presentato dal cliente di una banca che chiedeva la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo come cattivo pagatore, dai sistemi di informazione creditizia (SIC) di CRIF.

Egli, infatti, non aveva pagato le rate di un finanziamento stipulato nel 2016 e la Banca lo aveva segnalato, senza inviargli preventivamente il preavviso previsto dall'art. 4, comma 7 del Codice di condotta e dall'art. 125 t.u.b.

A causa di tale segnalazione che risultava ancora presente nel gennaio del 2020, il ricorrente si era visto negare la concessione di un fido.

La competenza temporale dell'ABF

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L'ABF nella decisione in esame, in primo luogo, accerta la propria competenza temporale e, quindi, l'ammissibilità del ricorso. Infatti, a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'Arbitro, controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Tuttavia, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale previsto dalle Disposizioni ABF ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, bisogna tener conto del petitum. Ove esso attenga a vizi genetici del rapporto, l'ABF è incompetente. Se, invece, riguarda, come nel caso di specie, gli effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al limite dei sei anni, l'ABF è competente.

La prova del preavviso

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Nel merito, secondo la consolidata giurisprudenza dell'ABF la segnalazione nei SIC è legittima solo in caso di corrispondenza tra evento segnalato e situazione di inadempimento e di rispetto delle prescrizioni procedurali che prevedono, innanzitutto, l'invio del preavviso di segnalazione.

Sebbene la legge nulla dica in merito alla forma del preavviso, la banca deve dimostrare che esso sia conoscibile dal cliente. Nel caso di specie la banca ha depositato solo due comunicazioni indirizzate al ricorrente, datate rispettivamente 01/06/2016 e 01/08/2017 senza fornire prova dell'effettivo invio e della ricezione. In mancanza di tale prova, nonostante il cliente sia ancora inadempiente, l'ABF ha disposto che la banca provveda alla cancellazione della segnalazione condannandola a pagare le spese del procedimento.


Dott.ssa Alfonsina Biscardi
Consulente per le attività degli studi legali
a.biscardi at tesiindiritto.com
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Scarica pdf ABF Bari n. 165/2023

Foto: 123rf.com
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