Per la Cassazione, il fatto che il giudice avesse già la motivazione in bozza non rientra tra le cause di nullità della sentenza

Deliberazione e motivazione in due minuti: nullità della sentenza?

Soltanto due minuti per deliberare e motivare? La sentenza non è nulla. Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 6966/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, a ricorrere innanzi alla Suprema Corte, è un imputato avverso la sentenza d'appello che ha concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario e ha confermato nel resto la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. L'uomo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sentenza, in quanto il giudice ha impiegato "soli due minuti a deliberare e scrivere la sentenza di condanna contenuta in 6 pagine per un totale di 2784 battute" per cui la conclusione della Corte territoriale sarebbe errata, avendo "violato l'intervento e la partecipazione della difesa dell'imputato integrando così l'art. 178 c.p.p., lett. c)".

Per la seconda sezione penale della S.C., però, la doglianza è infondata.

Le modalità di deliberazione e pronuncia della sentenza, "caratterizzate dal fatto che il giudice ha letto la motivazione della sentenza due soli minuti dopo le conclusioni della difesa, sebbene inopportune e censurabili, non determinano la nullità della sentenza" anticipano infatti. Ciò in quanto, "le circostanze che il giudice avesse evidentemente una bozza predisposta della motivazione e che tra la chiusura del dibattimento e la lettura della sentenza siano trascorsi pochi minuti non rientrano, infatti, in alcuna delle ipotesi previste a pena di nullità".

La lettura della motivazione di una sentenza, pure avvenuta pochi minuti dopo che le parti hanno concluso "in modo tale da far ritenere che il giudice avesse già una bozza, anche articolata della motivazione, non configura alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 177 c.p.p., e segg., nè in quelle di cui all'art. 546 c.p.p., comma 3, nè viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza, che peraltro non prevede comunque alcuna sanzione" aggiungono ancora dal Palazzaccio.

D'altro canto, "la predisposizione da parte del giudice di una bozza di decisione, considerato che durante e al termine della discussione il giudice ha la possibilità di verificare se gli argomenti esposti dalle parti, nel caso di specie dalla sola difesa, sono tali da disarticolare il ragionamento seguito e conseguentemente di modificare l'esito del processo, al di là degli evidenti profili di inopportunità, non ha alcun rilievo specifico in ordine alla regolarità della pronuncia".

E ancora, "le eventuali carenze della motivazione che la difesa dovesse rilevare, infatti, non determinano la nullità della sentenza, posto che anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante".

Per cui, ritengono i giudici, "il diritto di difesa, garantito dall'avere illustrato le conclusioni e dalla possibilità di proporre appello, come peraltro avvenuto, non ha subito alcuna lesione".

Ad analoga conclusione, la Cassazione giunge in ordine alle altre censure rigettando quindi il ricorso.

Scarica pdf Cass. n. 6966/2023

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: