La Cassazione ha rammentato che la conservazione dei fascicoli e la loro trasmissione è obbligo dell'amministrazione giudiziaria e non è delegabile alle parti

Conservazione fascicoli e trasmissione: obbligo dell'amministrazione

La Cassazione (con l'ordinanza n. 8506/2023 sotto allegata) ha rammentato che la conservazione dei fascicoli e la loro trasmissione al giudice dell'impugnazione è un obbligo dell'amministrazione giudiziaria. E non può essere delegato alle parti, se non sotto forma di mero invito.

Nella vicenda, i genitori di un ragazzo convennero dinanzi al tribunale di Napoli una donna chiedendo la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'aggressione subita dal figlio minore ad opera della stessa, che lo aveva colpito con un bastone procurandogli lesioni personali.

La donna si costituiva negando la propria responsabilità.

In primo grado, il tribunale accoglieva la domanda e condannava la donna.

In appello, la Corte, ai fini della decisione, mandava alla cancelleria l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado; invitava la parte più diligente (che ne fosse eventualmente in possesso) a depositare i verbali del giudizio di primo grado. Tuttavia, all'udienza successiva la Corte rigettava l'appello, adducendo che le parti "nonostante l'esplicito invito", non avevano allegato il verbale del giudizio di primo grado e che la mancanza dei verbali rendeva impossibile vagliare la fondatezza del gravame, e tale mancanza era "addebitabile alle parti medesime".

La questione approda quindi in Cassazione, la quale, in ordine alla censura della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto addebitabile alle parti l'impossibilità di disporre del fascicolo di primo grado e dei verbali istruttori in esso contenuti, ha affermato che "quando non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado il giudice d'appello può decidere il gravame solo in un caso: quando gli atti contenuti in quel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame (ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019)". Nel caso di specie, i motivi di gravame avevano ad oggetto la ricostruzione dei fatti, e si basavano sulla interpretazione e valutazione delle prove raccolte, per cui il fascicolo era indispensabile per la decisione dell'appello.

Tuttavia, afferma la S.C., "la conservazione dei fascicoli e la loro trasmissione al giudice dell'impugnazione è un obbligo dell'amministrazione giudiziaria". E tale obbligo "non è delegabile alle parti, se non sotto forma di mero invito. Prova ne sia che l'art. 123 bis disp. att. c.p.c. consente al giudice d'appello di ordinare alla parte il deposito di determinati atti del giudizio di primo grado solo in un caso: quando l'appello sia proposto avverso una sentenza non definitiva, per l'ovvia ragione che in tal caso la prosecuzione del giudizio di primo grado impedirebbe la sottrazione del fascicolo al giudice di quest'ultimo".

I principi appena esposti, rincara il Palazzaccio, "hanno per conseguenza che le carenze organizzative dell'ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo".

Pertanto, va qualificata "come abnorme - e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo - la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevata la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado (il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell'ufficio stesso), dichiari inammissibile il gravame (Sez. 3, Sentenza n. 12223 del 17/07/2012, Rv. 623295 - 01), senza previamente accertare se il fascicolo risulti ufficialmente smarrito, accertamento che presuppone una espressa attestazione in tal senso della cancelleria".

Da qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Scarica pdf Cass. n. 8506/2023

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