Obbligo di formazione continua a tutela della collettività
La condotta dell'avvocato incurante dell'essere in difetto rispetto agli obblighi formativi può far scattare una sanzione particolarmente grave come la sospensione dall'esercizio della professione. E' quanto emerge dalla sentenza n. 211/2022 pubblicata a marzo 2023 dal Consiglio Nazionale Forense (sotto allegata), con cui viene rigettato il ricorso di un legale sospeso per due mesi dalla professione perché non in regola con ben tre bienni formativi.
"L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente" ha osservato infatti il CNF.
"In particolare, il dovere di competenza di cui all'art. 14 cdf - che costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'art. 15 cdf - ha la finalità di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale".
Da qui l'irrogazione della sanzione più grave, avuto riguardo non solo al fatto storico in sé ma altresì al comportamento complessivo tenuto dall'incolpato, anche nel corso del procedimento disciplinare.
Scarica pdf CNF n. 211/2022• Foto: 123rf.com