Il Consiglio nazionale forense chiarisce che la durata minima della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione è di almeno due mesi

Sospensione dalla professione: la durata minima è di due mesi

"L'art. 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione". E' quanto affermato dal CNF sentenza n. 212/2022 pubblicata il 5 aprile 2023 (sotto allegata) decidendo il ricorso di un avvocato avverso il provvedimento disciplinare del CDD di Ancona che lo aveva sospeso dalla professione per un mese.

Così facendo, tuttavia, il CDD ha imposto una sanzione di entità non prevista dall'ordinamento e in quanto tale illegittima. Infatti, spiega il CNF, "il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno, inferiore al minimo edittale (ex art. 52 L. n. 247/2012 e art. 29 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria".

Tale nullità, peraltro, può essere rilevata d'ufficio dal CNF "non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell'ordinamento professionale".

Ne consegue che, "per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall'ordinamento, e cioè la censura".

Da qui la sostituzione, nel caso di specie, della sanzione irrogata con quella di minore gravità.

Scarica pdf CNF n. 212/2022

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