Assegno divorzile all'ex coniuge
Assegno divorzile al marito che sostiene la moglie facendola prima laureare e poi fare carriera, trovandosi in seguito in una condizione di inferiorità economica. Lo ha affermato la Cassazione nell'ordinanza n. 10016/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, l'uomo si vedeva confermato dalla Corte d'appello l'assegno divorzile, stabilito in 200 euro mensili a carico dell'ex moglie, per il significativo contributo dato nei primi anni di matrimonio ai fini del soddisfacimento delle esigenze familiari. Rilevava la corte, infatti, che la moglie non aveva completato il percorso di studi e non disponeva di risorse economiche per il proprio mantenimento e di quelle della figlia e che il contributo economico del marito si era rivelato necessario per proseguire gli studi e avviare l'attività professionale che aveva comportato diversi esborsi. Per cui, il miglioramento economico della donna era dipeso dall'innegabile aiuto fornitole dal marito.
La donna adiva il Palazzaccio lamentando che l'ex marito non aveva rinunciato ad una "fulgida" carriera lavorativa, "anteponendovi la famiglia nel cui nome ed interesse aveva sacrificato aspettative di successo, di guadagno ma aveva semplicemente assolto ad un suo obbligo giuridico e morale che aveva assunto verso il coniuge più giovane che all'epoca non aveva completato il suo ciclo di studi".
Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è inammissibile.
La Corte d'Appello, infatti, "ha riconosciuto l'apporto fornito dalla ricorrente al menage familiare attribuendo espressamente all'assegno divorzile funzione compensativa". E la valutazione compiuta per la S.C. non solo è insindacabile in sede di legittimità ma sorretta da una "motivazione ampia ed immune da vizi logici", focalizzata "puntualmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, con una valutazione improntata all'attualità ed effettività, tesa ad accertare che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi".
La Corte, dopo aver individuato nel marito, la parte più debole economicamente lungi dal limitarsi all'accertamento del mero prerequisito fattuale dell'assegno di divorzio, "ha valorizzato il significativo apporto dato dallo stesso alla vita del nucleo familiare composto dalla giovane moglie e da una bambina sia nella fase iniziale del matrimonio che anche successivamente".
Per cui, proseguono da piazza Cavour, "alla stregua delle considerazioni che precedono e dell'indagine fattuale compiuta dai giudici di merito, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, quale interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 che ne ha chiarito il contenuto, con riferimento ai dati normativi già esistenti".
La decisione, concludono, "si è infatti incentrata sull'adeguata valutazione dell'apporto effettivo e del ruolo endofamiliare - del marito - in costanza di matrimonio, nonché, previa comparazione con la situazione dell'ex moglie, sulla riconducibilità alle dinamiche familiari, ed al sacrificio professionale conseguitone, del rilevante squilibrio economico tra le condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, accertato in fatto allo sciogliersi del vincolo di coniugio". E nel caso di specie, si è ritenuto dimostrato uno squilibrio reddituale riconducibile alle scelte di vita matrimoniali, tale da giustificare una compensazione o perequazione.
Scarica pdf Cass. n. 10016/2023• Foto: 123rf.com