Omesso avviso d'udienza al difensore di fiducia
L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia nominato dall'imputato integra una nullità assoluta. Così la Cassazione con sentenza n. 15838/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla S.C., riformava la sentenza del Tribunale di Napoli assolvendolo un imputato dai reati di furto ascrittigli, con la conseguente rideterminazione della pena in un anno e mezzo di reclusione per il solo reato associativo.
Il difensore di fiducia dell'uomo ricorreva al Palazzaccio censurando con unico motivo la violazione dell'art. 601, n. 5, c.p.p., sul rilievo che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza celebrata dalla Corte d'appello era stato erroneamente notificato soltanto al precedente difensore dell'imputato.
I giudici della S.C. gli danno ragione.
Il decreto di citazione a giudizio in appello, come risulta dagli atti, in effetti non è stato notificato al difensore di fiducia, nominato in occasione del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del predetto imputato, al posto del precedente difensore nominato d'ufficio.
Al riguardo, piazza Cavour richiama il pacifico insegnamento (cfr. Cass. SS.UU. n. 24630/2015), secondo cui "l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, c.p.p.".
Nella motivazione della decisione sopra richiamata le Sezioni Unite hanno in particolare evidenziato che "ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato 'ad avere un difensore di sua scelta', riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".
Per cui, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello.
Scarica pdf Cass. n. 15838/2023• Foto: 123rf.com