- Erroneo pagamento tasse a Comune incompetente
- Riversamento obbligatorio a Comune competente
- Inerzia degli enti penalizza il contribuente
Erroneo pagamento tasse a Comune incompetente
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E' illegittimo l'accertamento del Comune cui è dovuta la TARI, ove il tributo risulta erroneamente versato dal contribuente ad un Comune diverso, visto che è quest'ultimo, anche solo con l'istanza del contribuente contenente gli estremi del versamento e i dati catastali, a dover attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.
Difatti, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un proprio versamento relativo all'imposta municipale ad un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, pure a seguito di comunicazione del contribuente, deve procedere a stornare le somme indebitamente incamerate ed accreditarle a favore del Comune avente diritto. Ciò è quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con la sentenza n. 636 del 2023 (sotto allegata), depositata il 18/01/2023.
La vicenda è stata portata all'attenzione, in prima istanza, alla CTP di BN e, successivamente, in appello, alla CTR di Napoli, da un contribuente al quale è stata notificata una cartella di pagamento per mancato versamento della seconda rata Tari 2016 (tra l'altro corrisposta in anticipo rispetto alla naturale scadenza).
Il contribuente nel ricorso, avverso la cartella di pagamento, ha allegato non solo la ricevuta F24 di avvenuto pagamento ma anche l'istanza presentata sia al Comune legittimo percettore del tributo sia al Comune al quale per errore, da parte dell'ufficio postale nella digitalizzazione del codice, è stato versato il tributo. Ma il Comune, che ha ricevuto per errore il versamento nonché obbligato ope legis all'accredito dell'indebito incassato in favore del Comune competente, non ha provveduto.
Pertanto ne è scaturito l'addebito forzoso della somma, non compensata dai due comuni, a carico del contribuente.
Riversamento obbligatorio a Comune competente
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All'uopo si rileva che la procedura di riversamento è stata prevista dall'art. 1, commi da 722 a 727, Legge 147 del 27 dicembre 2013, che inizialmente riguardava soltanto il tributo locale, quale appunto l'IMU. Successivamente il D.L. del 2014 n. 16, art.1, comma 4, ha esteso tale procedura a tutti i tributi locali.
In caso di versamento a ente locale incompetente (art.1, comma 722, Legge 147 del 2013, artt. 2 e 6 del decreto interministeriale 24 febbraio 2016) è lo stesso ente locale che, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, deve procedere direttamente, entro il termine di 180 gg., al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite.
La disposizione di cui al comma 722, art. 1 L. 147 del 2013, artt. 2 e 6 del decreto 24 febbraio 2016, è di portata generale ossia la querelle deve essere risolta tra i Comuni senza penalizzare il contribuente.
V'è di più, a supporto di quanto statuito nel decreto è intervenuta la Circolare n. 1/DF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze del 14 aprile 2016, che ha fornito maggiori chiarimenti circa gli adempimenti degli enti locali e dei contribuenti al fine di una corretta esecuzione della procedura.
Con tali disposizioni la prassi farraginosa ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente.
Dunque è palese che il MEF censura il comportamento del Comune originariamente destinatario della somma, nel momento in cui aziona il credito nei confronti del contribuente che ha già pagato, peraltro in modo incolpevole come nel caso di cui alla summenzionata sentenza, ad altro Comune che a sua volta è obbligato ope legis, al versamento dell'indebito incassato in favore dell'ente legittimo percettore.
Inerzia degli enti penalizza il contribuente
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Ma, nonostante la disposizione di cui al comma 722, art.1 Lex 147 del 2013, artt. 2 e 6 del decreto 24 febbraio 2016, e come operativamente specificato al punto 1.1 della richiamata circolare, ancora oggi, anche dopo l'invio della comunicazione, che contiene gli estremi del versamento - l'importo versato - i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, da parte del contribuente, come nel caso di cui alla sentenza della CTR di Napoli, gli enti locali non si attivano.
Conseguentemente l'inerzia degli enti penalizza sempre il contribuente che, nonostante ha ottemperato ai propri obblighi nel rispetto dei termini, poi, riceve di nuovo una richiesta di pagamento mediante la notifica della cartella di pagamento.
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