Daspo per l'invasione di campo
Legittimo il Daspo per l'invasione di campo anche se dopo il fischio finale e se il motivo era recuperare le magliette dei calciatori da parte del tifoso. Così la terza sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 16136/2023 (sotto allegata).Nella vicenda, il difensore del tifoso contestava la misura dato che condotta sanzionata era consistita nello scavalcamento delle barriere per recuperare una maglietta dei giocatori a fine gara, insieme ad altre tre persone, "e quindi in un comportamento festoso e non violento, e la pericolosità - poteva - essere scongiurata dal divieto di accesso allo stadio e non dall'imposizione del doppio obbligo di comparizione in questura durante le gare" della squadra del cuore.
Per il Palazzaccio tuttavia il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifica per i giudici la condotta tenuta dal tifoso e correttamente il GIP del Tribunale di Firenze ha motivato in merito alla violazione del comma 2 dell'art. 6-bis l. n. 401 del 1989, perché "l'invasione di campo è perpetrata anche subito dopo il fischio di chiusura della partita da parte del direttore di gara, siccome anche in tale fase della manifestazione sportiva è vietato l'ingresso ai non addetti nell'area di gioco".
Nè rilevano i motivi della condotta, perché la norma non ammette esclusioni rispetto al divieto di "indebito superamento della recinzione".
Quanto alla pericolosità, infine, "non illogicamente, il Giudice ha ritenuto che dallo scavalcamento potesse derivare un pericolo concreto alle persone, trattandosi di condotta di gruppo".
Per cui ricorso inammissibile e ricorrente condannato anche al pagamento delle spese processuali e di 3mila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Scarica pdf Cass. n. 16136/2023