Nuove disposizioni in materia di gravidanza a rischio
Cassa Forense informa di aver provveduto a recepire la disposizione (ex art. 2 comma 1 lett. v) del decreto legislativo n. 105/2022) che ha novellato l'art. 70 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, con la quale è stata prevista un'indennità per i periodi di "gravidanza a rischio" anche a favore delle libere professioniste iscritte alle Casse di Previdenza.
Per l'effetto, l'indennità di maternità può, quindi, "essere richiesta e corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'art 17, comma 3".
L'indennità verrà erogata, previa domanda dell'interessata con allegazione del certificato medico dell'ASL competente che attesta la gravidanza a rischio, nonché il prescritto periodo di astensione dall'attività lavorativa.
Il periodo indennizzato può essere compreso dal momento dell'accertamento fino all' inizio del periodo tutelato, ovvero avere una durata più breve. In questo caso, la professionista, persistendo i motivi di rischio e previo nuovo accertamento della ASL, potrà presentare una domanda di integrazione della indennità per "gravidanza a rischio".
Per la stessa gravidanza ogni professionista potrà, quindi, presentare una o più domande in relazione al tipo di attestazioni che riceverà dalla ASL competente all'emissione del certificato, informa ancora la Cassa.
La domanda va presentata esclusivamente online tramite la procedura ad hoc contenuta nell'area personale riservata del sito istituzionale dell'ente.
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