Per la Cassazione, il rifiuto della moglie convivente di firmare l'atto obbliga ad eseguire la notifica ex art. 140 c.p.c.

Notifica cartella ex art. 140 c.p.c.

Scatta la notifica ex art. 140 c.p.c. se la moglie convivente si rifiuta di firmare la cartella. Lo ha stabilito la Cassazione nell'ordinanza n. 10805/2023 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di un contribuente contro l'Agenzia delle Entrate che aveva notificato intimazione di pagamento per oltre 185mila euro per l'anno di imposta 1996.

Nella vicenda, la notifica era stata effettuata presso l'abitazione del destinatario della cartella ma, in sua assenza, la moglie convivente si era rifiutata di firmare. In tal caso, ricorre l'ipotesi del rifiuto, l'agente notificatore avrebbe dovuto procedere con l'affissione presso la casa comunale come è prescritto dall'articolo 140 c.p.c., ma la procedura tuttavia non veniva tentata.

A fronte dell'art. 139, comma 2, c.p.c., secondo cui se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi ove deve essere ricercato, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace" affermano gli Ermellini, nella specie, trova applicazione l'art. 140 c.p.c. secondo cui "se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".

Per cui la sentenza impugnata va annullata e cassata senza rinvio.

Scarica pdf Cass. n. 10805/2023

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