Ricorso in Cassazione e deposito telematico
Il ricorso in Cassazione è improcedibile se non depositato telematicamente. Così la Suprema Corte nell'ordinanza n. 10689/2023 (sotto allegata), bocciando il ricorso contro il decreto di respingimento di una domanda di protezione internazionale.
Il ricorso infatti era stato depositato in modalità non telematica e ciò anticipano gli Ermellini costituisce violazione dell'art. 369 c.p.c., la cui novità discende direttamente dall'estensione generalizzata, anche in cassazione, del processo telematico.
Ai sensi del D.Lgs. n. 149 del 2022, art. 35, comma 2, "negli uffici già informatizzati, e segnatamente nei tribunali, nelle corti d'appello e dinanzi alla corte di cassazione, opera a far data dal 1 gennaio 2023 la disciplina concernente il deposito degli atti in forma telematica, come chiaramente si ricava dalla previsione che riferisce la disciplina intertemporale, tra l'altro, al titolo V-ter delle disp. att. del codice di rito". Di riflesso a tale previsione, proseguono i giudici della S.C., "è divenuta immediatamente operativa, a partire dal 1 gennaio 2023, la disposizione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. in ordine alla "obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti".
Per la S.C., "la norma ha la funzione - evidenziata pure dalla relazione illustrativa - di 'saldare' la normativa emergenziale in tema di obbligo di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, avente scadenza al 31 dicembre 2022, con la nuova disciplina costì introdotta, onde procedere di pari passo con la progressiva informatizzazione degli uffici allo stato esentati dall'applicazione delle norme sul processo telematico".
Nella sua inequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, dunque, "essa assume portata cogente, e implica l'osservanza dell'obbligo del deposito telematico in funzione dell'art. 369 c.p.c.".
Ne consegue che, "a far data dal 1 gennaio 2023, tutti i ricorsi per cassazione debbono essere depositati in modalità telematica sotto pena di improcedibilità, poiché questa è adesso la modalità di legge alla quale allude l'art. 369 c.p.c., salve le eccezioni appositamente specificate" conclude la prima sezione civile dichiarando improcedibile il ricorso. Scarica pdf Cass. n. 10689/2023
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