Omessa informazione al cliente e inadempimento al mandato
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l'avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica. E' quanto ha sottolineato il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 231/2022 pubblicata il 20 aprile 2023 sul sito del codice deontologico (sotto allegata) decidendo il ricorso di un' avvocata sospesa dalla professione per aver omesso per anni di eseguire il mandato professionale conferitole.
Nella specie, la legale veniva sottoposta a procedimento disciplinare da parte del CDD di Perugia per aver "omesso di compiere atti inerenti al mandato conferito, non predisponendo, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, alcun ulteriore atto difensivo e non partecipando alle udienze relative al procedimento civile, in relazione al quale le era stato conferito espresso mandato, mai revocato, e per aver omesso di informare la parte assistita circa l'andamento del procedimento civile in relazione al quale le era stato conferito mandato, circa l'esito dello stesso ed omettendo di comunicarle i solleciti del legale di controparte volti ad ottenere l'adempimento della sentenza e preannuncianti la successiva azione esecutiva".
All'esito dell'istruttoria, il CDD accertava che l'avvocato aveva tenuto i comportamenti contrari alle norme di natura disciplinare contestatele, stigmatizzava anche il comportamento di completo disinteresse alla vicenda, tenuto durante il procedimento disciplinare, nel quale la professionista non aveva nemmeno provato non solo a difendersi, ma quanto meno a dare una diversa ricostruzione dei fatti rimanendo, volutamente ed inspiegabilmente, assente e inerte processualmente. Per l'effetto le comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei.
La professionista impugnava la sentenza innanzi al CNF lamentando eccessività della sanzione disciplinare adottata e che quanto evidenziato non rispondeva esattamente all'effettivo svolgimento dei fatti ed alla attività dalla stessa svolta in concreto.
Per il CNF, tuttavia, la decisione del CDD di Perugia è in gran parte condivisibile quanto all'emergenza delle censure circa il comportamento tenuto dall'avvocata.
Dagli atti emerge infatti "una gestione del tutto anomala del rapporto tra avvocato e cliente" nel corso del quale, per anni, non è intercorso "il benché minimo scambio di corrispondenza, una richiesta di aggiornamento, e, soprattutto, il pagamento di compensi per l'attività svolta". Ritenendo tuttavia vi sia stato un concomitante assoluto disinteresse della Cliente la quale nel proprio esposto non ha dato atto del benché minimo atto ricognitivo nei confronti del proprio Avvocato, e ciò fino a ben due anni successivi alla sentenza, il Consiglio, in parziale accoglimento del ricorso, ritiene di contenere nella più ridotta sanzione di mesi quattro la sospensione dall'esercizio della professione.
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