Per il tribunale di Termini Imerese, rifiutarsi di presentarsi in mediazione senza giustificato motivo fa presumere il dolo e porta a ritenere fondata la tesi avversaria

Mancata partecipazione mediazione

La mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, può valere come elemento di prova per far presumere al giudice sia il dolo della parte sia il fondamento della tesi avversaria. Così il tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 412/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, era stato depositato un verbale negativo della mediazione promossa da un locatore contro il conduttore moroso. Quest'ultimo non si era presentato alla mediazione senza giustificato motivo nonostante la rituale convocazione.

Il giudice ha riconosciuto che tale comportamento può essere considerato "doloso in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale". Condotta ritenuta censurabile, posto che accresce il contenzioso in un contesto quale quello italiano saturo nei numeri e dilatato nella durata dei giudizi.

Non solo, tale comportamento concorre a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della tesi del soggetto che non ha partecipato e legittimare l'interesse dell'attore ad ottenere quanto richiesto nei suoi confronti, oltre a meritare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

In conseguenza dell'applicazione di tali principi, il tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando la parte non comparsa in mediazione al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato in favore dello Stato a causa della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

Scarica pdf Trib. Termini Imerese n. 412/2023

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