- Inversione di marcia: sanzioni
- Violazione art. 176 Cds: sanzione pecuniaria e revoca patente di guida
- Revoca patente fino a 5 anni dopo la violazione
Inversione di marcia: sanzioni
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Oltre alla sanzione pecuniaria, compresa tra 2046 e 8186 euro, per l'infrazione relativa all'inversione di marcia vietata, il guidatore ricevere anche la sanzione accessoria della revoca della patente, che può essere inflitta anche a distanza di 5 anni dalla violazione. Lo ha affermato la Cassazione con l'ordinanza n. 11792/2023 (sotto allegata).
Il fatto ha per protagonista un automobilista che, in primo grado, vedeva annullata la revoca della patente di guida quale sanzione accessoria della violazione dell'art. 176 CDS. La prefettura non ci sta e propone appello avverso la sentenza del giudice di pace. Il tribunale, riformando integralmente la prima decisione, ha premesso che l'opponente, sanzionato in data per aver circolato su strada extraurbana in senso di marcia vietato, aveva impugnato sia la successiva l'ordinanza ingiunzione, confermata dal Giudice di Pace di Perugia, sia la sanzione accessoria della revoca della patente, adottata il dolendosi unicamente del fatto che tale revoca era stata adottata ben oltre il termine fissato dall'art. 2 L. 241/1990, pari a gg. 90 dalla contestazione. Ha poi ricordato che l'art. 219, comma 2, CDS non prescrive alcun termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente e che, pertanto, l'amministrazione non era decaduta dall'esercizio del potere sanzionatorio.
Il ricorrente adisce la Cassazione denunciando che la revoca era stata disposta ben due anni dopo la violazione principale, dunque, "oltre un termine ragionevole, non potendosi rimettere alla discrezionalità dell'amministrazione la scelta dei tempi di applicazione delle sanzioni, siano esse principali o anche solo accessorie".
Violazione art. 176 Cds: sanzione pecuniaria e revoca patente di guida
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Per la seconda sezione civile il motivo è inammissibile.
L'art. 176, comma primo, lettera a), CDS, ricordano gli Ermellini, "dispone che sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a consentito".
La violazione "è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra € 2046 ed € 8186 e con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. Il procedimento per l'adozione della misura accessoria è autonomamente disciplinato dal successivo art. 219 CDS, prevedendo che l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri".
Revoca patente fino a 5 anni dopo la violazione
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La Corte ribadisce, quindi, dichiarando inammissibile il ricorso, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, "la revoca può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione - non essendo imposti termini di decadenza (previsti invece per l'applicazione della sanzione principale) e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, essendosi ripetutamente esclusa l'applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla L. 241/1990, sull'assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella L. 689/1981" (cfr. tra le altre, Cass. 15694/2020; Cass. 7026/2019; Cass. 8185/2003; Cass. 4363/2015).
Scarica pdf Cass. n. 11792/2023• Foto: 123rf.com