La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione Civile (Sent. n. 8919/2007) ha stabilito che la natura subordinata di un rapporto di lavoro deve essere accertata in concreto e non può essere desunta dalle relative norme cui è disciplinata.
I Giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che l'accertamento in concreto della natura del rapporto di lavoro deve poi essere raffrontarla con la fattispecie che caratterizza la nozione legale di subordinazione.
In particolare la Corte ha precisato che "ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui alla L. 30 dicembre 1959, n. 1236, art. 26 (espressamente conservato in vigore dalla L. 27 luglio 1967, n. 668, art. 31) per l'espletamento dei servizi (cosiddetti di accudienza o comunque di "minima importanza") previsti dal medesimo art. 26, il giudice - richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto - deve verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dall'art. 26, possa farsi discendere una vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, dato che questa interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali".
Leggi la motivazione della sentenza
I Giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che l'accertamento in concreto della natura del rapporto di lavoro deve poi essere raffrontarla con la fattispecie che caratterizza la nozione legale di subordinazione.
In particolare la Corte ha precisato che "ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui alla L. 30 dicembre 1959, n. 1236, art. 26 (espressamente conservato in vigore dalla L. 27 luglio 1967, n. 668, art. 31) per l'espletamento dei servizi (cosiddetti di accudienza o comunque di "minima importanza") previsti dal medesimo art. 26, il giudice - richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto - deve verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dall'art. 26, possa farsi discendere una vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, dato che questa interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali".
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