Per il Tar Catania, il padre che mantiene la figlia ha diritto di sapere se la stessa riscuote il reddito di cittadinanza

Assegno di mantenimento e reddito di cittadinanza

Il papà che eroga l'assegno di mantenimento ha diritto di sapere se la figlia riscuote il reddito di cittadinanza. Questo quanto si evince dalla sentenza del Tar Catania n. 1205/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, un padre, cui la figlia aveva notificato ricorso per ottenere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, chiedeva all'INPS il rilascio di copia dell'estratto conto previdenziale degli ultimi 5 anni della figlia e della coniuge da cui era separato. Chiedeva altresì di sapere se la figlia beneficiasse del reddito di cittadinanza con indicazione della data di decorrenza e dell'importo.

L'INPS negava l'accesso richiesto, ritenendo prevalente "l'esigenza di riservatezza delle controinteressate, relativamente all'ostensione dei loro dati previdenziali, avuto riguardo alla motivazione relativa allo svolgimento di indagini difensive, anche nella considerazione della possibilità che il giudice, valutata la concretezza e l'attualità del relativo interesse, disponga l'acquisizione del documento richiesto".

L'uomo perciò impugnava il diniego innanzi al giudice amministrativo, deducendone l'illegittimità per violazione delle norme e dei principi in materia di accesso.

Il Tar gli dà ragione.

Il ricorrente, infatti ritiene il giudice, "è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, che l'art. 22 comma 1 lettera b) della legge n. 241/90 richiede per l'esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti richiesti rispetto al procedimento instaurato dalla figlia, odierna controinteressata". Né l'esercizio del diritto di accesso "resta precluso - prosegue il Tar richiamando i principi di diritto affermati dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 10/2020 - dal fatto che i medesimi atti potrebbero essere acquisiti attraverso il potere istruttorio del giudice nell'ambito del processo civile".

Pertanto, "deve conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla legge n. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare".

Il ricorso è quindi accolto, con conseguente obbligo dell'INPS di rilasciare al ricorrente "copia della documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della sentenza, con l'avvertenza che, in caso di inerzia della p.a. intimata, sarà nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione inadempiente".

Scarica pdf Tar Catania n. 1205/2023

Foto: 123rf.com
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